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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 122 del 2004

Decisione
decisa il 2004-04-07, depositata il 2004-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:122
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28439

  • Regione trentino-alto adige
  • Disciplina dell’imposta di soggiorno
  • Prospettato contrasto con norme costituzionali e statutarie
  • Carenza assoluta di requisiti essenziali dell’ordinanza di rimessione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita. – In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 320 e n. 231/2003, n. 461/2002.

Norme impugnate

  • legge regionale Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 10 marzo 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra “Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s.” e il Comune di Canazei, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, ora ricomprese nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L (Testo Unico delle leggi regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»), “con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 modificato e convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 o, comunque, per il periodo successivo al 1992”; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma violerebbe gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72 e 5 (“vecchio e nuovo testo”) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige , nonché l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo; che la stessa è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 320 e n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002).
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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