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Sez. 3, Sentenza n. 28514 del 29/05/2007 Ud. (dep. 18/07/2007) Rv. 237656 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Costruzioni in zona sismica - Opere edili in senso stretto - Nozione - Costruzione di un elettrodotto - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237656-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la costruzione di un traliccio per elettrodotto non è opera edile in senso stretto e la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive, la cui compatibilità con la disciplina urbanistica è rimessa alla valutazione del Ministero dei lavori pubblici e della Regione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)