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Sez. U, Ordinanza n. 3171 del 09/02/2011 (Rv. 616092 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accertamento dell'usucapione e della demanialità di beni - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616092-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia vertente su una domanda, proposta contro una P.A., di accertamento dell'usucapione e della demanialità di beni, ai sensi degli artt. 822 e 824 cod. civ., compete alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, non postulando la presenza in causa dell'Amministrazione come Autorità, né implicando una verifica sulla legittimità di atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)