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Sez. L, Sentenza n. 11198 del 26/04/2024 (Rv. 671002-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondi pensione complementari - Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando - Cessione di azienda ex art. 2112 c.c. - Subentro del cessionario nell'obbligo di versamento del cedente - Sussistenza - Fallimento del datore di lavoro cedente - Intervento del Fondo di Garanzia Inps ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 - Richiesta d’intervento successiva alla cessione - Infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671002-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta

creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini; ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.

Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)