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Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 29/05/1964 (Rv. 301900 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - FORMA E TEMPO DELL'INTERVENTO- COMPARSA DI COSTITUZIONE - NOTIFICA AL CONTUMACE - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1964-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301900-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - FORMA E TEMPO DELL'INTERVENTO- COMPARSA DI COSTITUZIONE - NOTIFICA AL CONTUMACE - OBBLIGO.*

La comparsa, per mezzo della quale, a norma dell'art. 267 cod. proc. civ., avviene l'intervento e la Costituzione dei terzi nel processo, rappresenta un sostitutivo della citazione ed e un mezzo che il legislatore ha consentito sul presupposto che tutte le altre parti siano gia costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell'intervento e le richieste dell'interventore. Consegue da cio che, se alcuna delle parti e contumace, l'interventore ha l'Obbligo di notificare la comparsa d'intervento, in quanto il contumace deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, anche se questa si associ alle domande degli altri soggetti, gia partecipi del giudizio, ben potendo il contumace anche contestare la legittimita dell'intervento ed opporre all'interventore eccezioni personali. (V 940/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)