Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 12/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169303 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CUMULABILITÀ DI CRITERI - NECESSITÀ - DINIEGO DEL BENEFICIO - ALTERNATIVITÀ DI CRITERIO - SUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CUMULABILITÀ DI CRITERI - NECESSITÀ - DINIEGO DEL BENEFICIO - ALTERNATIVITÀ DI CRITERIO - SUFFICIENZA.*
In tema di concessione della libertà provvisoria, i criteri indicati nel terzo comma dell'art. 277 cod. proc. pen. sono cumulativi quanto alla concessione ed alternativi quanto al diniego del beneficio, nel senso che questo è precluso dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. Pertanto il giudice, ove rigetti l'istanza di libertà provvisoria, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi prescritti dalla norma o concretamente invocati dall'imputato a proprio favore, ma può limitarsi a richiamare, purché in Forma non apodittica, quello ritenuto prevalente e rivelatore del periculum libertatis, risultando disattesi per implicito quelli di segno contrario. (V mass n 158507; (Conf mass n 159754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)