Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Testo in vigore al
Art. 30 Casi di radiazione
1. La radiazione e' pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della professione.
Art. 31 Radiazione di diritto
1. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
2. Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
3. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.
Art. 32 Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale
1. Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.
Art. 33 Istruttoria nel procedimento disciplinare
1. Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.
2. L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Art. 34 Svolgimento del procedimento disciplinare
1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".
Art. 35 Ricusazione e astensione
1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.
3. Se non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello vicina. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello piu' vicina.
4. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 36 Notificazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 37 Ricorso al Consiglio nazionale
1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.
2. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
3. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.
Art. 38 Riammissione dei radiati
1. Il consulente del lavoro radiato dall'albo puo' esservi riammesso purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
Art. 39 Prescrizione dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Titolo V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 40 Consulenti gia' iscritti nell'albo
1. I consulenti del lavoro gia' iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.
2. Resta fermo l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.
Art. 41 Abrogazioni
1. Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO