Sez. 1, Sentenza n. 541 del 25/02/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169283 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE.*
Mentre in caso di concessione della libertà provvisoria, il giudice è tenuto ad espressa motivazione circa l'effettivo venir meno sia delle esigenze cautelari del primo tipo (di natura cioè processuale) sia di quelle del secondo tipo (pericolosità sociale), nel caso, invece, di diniego la motivazione del relativo provvedimento può basarsi anche sull'attestazione della persistenza delle sole ragioni di cautela processuale del primo ovvero soltanto del secondo tipo. (Conf mass n 156567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 8, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)