Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011) Rv. 249733 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI | Divieto ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen. - Ambito - Individuazione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI
Rientra, nell'ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce. (Fattispecie di ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)