Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 469 del 1987
Massime (2)
Massima n. 3784
- Regione emilia romagna
- Cave e torbiere
- Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di esse
- Assoluta discrezionalità dell'amministrazione locale
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 4, l. reg. emilia-romagna 26 gennaio 1976 n. 8; art. 2, l. reg. emilia-romagna 26 gennaio 1977 n. 4; artt. 3, 4 e 5, l. reg. emilia- romagna 2 maggio 1978 n. 13.
- Art. 117 Cost.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale analoga ad altra dichiarata infondata dalla Corte va dichiarata manifestamente infondata in assenza di motivi nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. e relativa agli artt. 4, L. reg. Emilia-Romagna 26 gennaio 1976 n. 8; 2, L. reg. Emilia-Romagna 26 gennaio 1977 n. 4; 3, 4 e 5, L. reg. Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13, nella parte in cui rimettono all'assoluta discrezionalità dell'amministrazione locale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cave e torbiere. Questione analoga sia pur riferita a leggi di Regioni diverse, era già stata dichiarata infondata con sent. n. 7/1982).
Norme impugnate
- art. 3 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13
- art. 2 legge regionale Emilia-Romagna 26 gennaio 1977, n. 4
- art. 4 legge regionale Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8
- art. 4 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13
- art. 5 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13
Parametri
- art. 117 Cost.
Massima n. 3785
- Regione emilia-romagna
- Cave e torbiere
- Sanzioni amministrative pecuniarie variabili tra un minimo ed un massimo
- Assenza di criteri di applicazione e graduazione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 21, l. reg. emilia-romagna 2 maggio 1978 n. 13.
- Art. 23 Cost.
Leggi la massima
L'omessa previsione in una legge regionale dei criteri di appli- cazione e graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste e variabili tra un minimo ed un massimo, non contra- sta, all'evidenza, con l'art. 23 Cost. essendo detti criteri stabiliti nell'art. 11, L. 24 novembre 1981 n. 689. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale solle- vata in riferimento all'art. 23 Cost. e relativa all'art. 21, L. reg. Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13, nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie possano essere determinate da uno a cinquanta milioni, senza indicazione dei criteri di applicazione e graduazione).
Norme impugnate
- art. 21 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13
Parametri
- art. 23 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8
(Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere); dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative, integrative ed interpretative della legge regionale
26 gennaio 1976, n. 8, nonché norme modificative della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18) degli artt. 3, 4, 5 e 21 della legge della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle funzioni regionali in materia di cave e torbiere), promossi con ordinanza emessa il 4 marzo 1982 dal Pretore di Bologna, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bologna solleva questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1976, n. 8; 2 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4; 3, 4 e 5 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13, nella parte in cui rimettono alla assoluta discrezionalità dell'amministrazione locale il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio di cave e torbiere, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, non essendosi mantenuto il potere legislativo regionale nell'ambito delle disposizioni di principio della legislazione nazionale, che tutela la libera disponibilità del proprietario;
b) dell'art. 21 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13, nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie possano essere determinate da uno a cinquanta milioni, senza indicazione dei criteri di applicazione e graduazione, in riferimento all'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge per ogni prestazione imposta;
che questione analoga a quella sub a) è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 7/1982, sia pure in riferimento a leggi della Regione Veneto e della Regione Lombardia, nel presupposto che la discrezionalità attribuita dalle leggi regionali de quibus in nessun caso comporterebbe "valutazioni riducibili a giudizi di opportunità; tra l'altro, la motivazione dei provvedimenti dovrebbe riferirsi alla tutela di specifici interessi pubblici, cui fanno esplicitamente cenno le leggi contestate"; pertanto, solo se "il diritto vivente (e non semplici deviazioni applicative) dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento, esercitandosi dell'autorità regionale poteri a discrezionalità non limitata, allora, al di là delle opinabili distinzioni tra carattere autorizzatorio o concessorio dei provvedimenti, muterebbero i termini normativi delle questioni";
punto 2
Considerato che in ordine alla questione sub a) l'ordinanza non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte;
che in ordine alla questione sub b) soccorre il disposto dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), per il quale "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", di guisa che risulta evidente l'esistenza nell'ordinamento di quei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui il giudice a quo ravvisa la necessità;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4 della legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1976, n. 8 (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere); 2 della legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative, integrative ed interpretative della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, "Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere", nonché norme modificative della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 sul "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materie di espropriazione per pubblica utilità"); 3, 4 e 5 della legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle funzioni regionali in materia di cave e torbiere), in riferimento all'art. 127 della Costituzione;
b) dell'art. 21 della legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
Sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze