Sez. 1, Sentenza n. 3545 del 21/05/1988 (Rv. 458866 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DALLA REGIONE QUALE ENTE FINANZIATORE DI DETTO PIANO - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DALLA REGIONE QUALE ENTE FINANZIATORE DI DETTO PIANO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio d'opposizione avverso la stima dell'indennità, con riguardo ad espropriazione disposta in favore del comune per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare, deve escludersi l'ammissibilità di un intervento adesivo dipendente della regione, atteso che gli eventuali finanziamenti da questa erogati per il suddetto piano si ricollegano a decisioni discrezionali, non vincolate all'ammontare degli oneri ablativi a carico del comune, e che, pertanto, la regione medesima non è titolare di una situazione soggettiva connessa o dipendente rispetto a quella del comune, né quindi ha un interesse concreto e giuridicamente rilevante rispetto alla Determinazione giudiziale dell'indennità (interesse necessario per la legittimazione al predetto intervento, ai sensi dell'art. 105 secondo comma cod. proc. civ.). (V 2575/83, mass n 427444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)