Sez. 3, Sentenza n. 5143 del 29/11/2012 Ud. (dep. 01/02/2013) Rv. 254480 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Materiale pedopornografico - Confisca - Modifica normativa introdotta dalla legge n. 172 del 2012 - Ambito di applicazione - Residuo dell'art. 240 cod. pen. - Individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di pedopornografia, dopo la modifica dell'art. 600-septies cod. pen., per effetto dell'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, deve ancora ritenersi ammessa la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sulla base dei principi generali contenuti nell'art. 240 cod. pen. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato il rigetto della richiesta di restituzione dei sistemi informatici confiscati, ancorché bonificati mediante cancellazione dei file pedopornografici, in quanto il ricorrente non aveva censurato la prognosi di pericolosità sociale derivante dal possesso dei beni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 600 septies, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)