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Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007 (Rv. 601320 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Azione di responsabilità nei confronti di sindaci e direttori generali - Applicabilità della sospensione ex art. 2941 n. 7 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601320-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2941 n. 7, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)