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Sez. 1, Sentenza n. 1310 del 20/02/1996 (Rv. 495921 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Redditi sottratti ad imposizione - Loro distribuzione in esercizi successivi a quello in cui sono sorti - Tassabilità - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495921-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di tassazione del reddito di impresa, anche nel mutato quadro normativo seguito alla abrogazione del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645 e nonostante l'assenza nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 di una norma analoga a quella contenuta nell'art. 107 del d.P.R. n. 645 del 1958 - che aveva fissato il principio che i redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono imputati a capitale, distribuiti o comunque emersi in bilancio - è possibile recuperare a tassazione, al momento delle loro emersione in bilancio, i redditi sottratti ad imposizione in precedenti esercizi.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1958 num. 645 CORTE COST., DPR 28/01/1958 num. 645 art. 107 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)