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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5112 del 05/03/2018 (Rv. 648107 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Ricerca della comune volontà delle parti - Riferimento ad elementi non determinanti o univoci - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648107-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)