Sez. L, Sentenza n. 2096 del 23/05/1975 (Rv. 375830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE - PRESCRIZIONE PER INERZIA DEL TITOLARE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 19 DEL RDL N 1538 DEL 1920 E 129 DEL RDL N 1827 DEL 1935 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE - PRESCRIZIONE PER INERZIA DEL TITOLARE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 19 DEL RDL N 1538 DEL 1920 E 129 DEL RDL N 1827 DEL 1935 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale degli artt 19 RD 30 settembre 1920, n 1538 e 129 RDL 4 ottobre 1935, n 1827, dai quali deriva la prescrizione del credito per ratei di pensione per la protratta inerzia del titolare a reclamarli o a riscuoterli, in relazione agli artt 1 e 38 cost. Il disposto di cui alle citate norme, infatti, colpisce, nell'ambito dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, soltanto l'inerzia del titolare della pensione nell'esercitare il diritto di credito per le rate maturate, senza percio ledere il precetto costituzionale che garantisce il diritto del cittadino e del lavoratore ad una copertura previdenziale e assistenziale che valga ad evitargli l'indigenza, qualora non possa, per infermita o vecchiaia, nonche per carenza di beni economici, provvedere alle proprie esigenze di vita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 38, Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 19, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)