Sez. L, Sentenza n. 514 del 22/01/1988 (Rv. 457029 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE CON QUALITÀ DI PICCOLO CONSUMATORE - PROVA DEL DANNO - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA CON DETTA SVALUTAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE CON QUALITÀ DI PICCOLO CONSUMATORE - PROVA DEL DANNO - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA CON DETTA SVALUTAZIONE.*
Ai fini del risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., il creditore di somme per prestazioni previdenziali, ove rivesta la qualità di piccolo consumatore (cioè di soggetto che spende il denaro per far fronte alle normali necessità di vita), è assistito dalla presunzione che il danno da lui subito - per l'impossibilità, a causa della mora del debitore, di utilizzare denaro necessario per l'acquisto di beni primari - coincide con la stessa svalutazione monetaria frattanto intervenuta. (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)