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Sez. 5, Sentenza n. 15966 del 07/03/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 233819 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Disciplina transitoria ex art. 10 comma quinto L. n. 46 del 2006 - Applicabilità ai procedimenti in tema di misure cautelari personali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233819-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, non trova applicazione nei procedimenti riguardanti le misure cautelari reali, ammessi, ai sensi del comma primo dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. (In motivazione la Corte ha osservato che i motivi nuovi che possono essere presentati ai sensi dell'art. 10 comma quinto, sono solo quelli previsti dall'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., mentre il ricorso per violazione di legge di cui al citato art. 325 non é ammesso in relazione al vizio di illogicità manifesta della motivazione e, pur essendo astrattamente compatibile con la deduzione del motivo ex art. 606 lett. d), nel caso concreto era stato proposto sotto un diverso profilo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)