Sez. 1, Sentenza n. 3381 del 14/11/1972 (Rv. 361228 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - RAPPORTI TRIBUTARI - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - ART 197 DEL TU N 645 DEL 1958 - INAPPLICABILITA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - RAPPORTI TRIBUTARI - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - ART 197 DEL TU N 645 DEL 1958 - INAPPLICABILITA.*
L' ENEL risponde del debito d'imposta della societa esercente, in modo esclusivo o prevalente, un'impresa elettrica che sia stata trasferita all'ente a seguito di nazionalizzazione. Infatti, il trasferimento dell'azienda elettrica, in forza del decreto previsto dall'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n 1643, e regolato in modo particolare ed originale, e per effetto di esso passano all' ENEL globalmente tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla impresa elettrica espropriata, senza alcuna distinzione tra debiti ordinari e debiti d'imposta. Ne consegue che, verificandosi in questi casi 'un mutamento nella titolarità del debito d'imposta, non puo trovare applicazione l'art 197 del tu 29 gennaio 1958 n 645 (secondo il quale il cessionario dell'azienda e solamente corresponsabile solidale nel pagamento dell'imposta, nei limiti indicati in detto articolo), in quanto tale norma prevede la diversa ipotesi di un ordinario acquisto d'azienda, senza passaggio della titolarita del rapporto giuridico d'imposta. (Conf 2251'71, mass n 353073; 1175'70, mass n 346777) (Conf 1174'70, mass n 346774).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 197, Legge 04/02/1963 num. 36 art. 1, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)