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Sez. 1, Sentenza n. 3294 del 19/05/1981 (Rv. 413872 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN DETERMINATI GIORNI FESTIVI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DEL CARBURANTE - DISCIPLINA EX DL N 741 DEL 1973 E LEGGE N 842 DEL 1973 - CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - FONDAMENTO DEL DIVIETO PREDETTO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AUTORITA TERRITORIALMENTE COMPETENTE - NATURA RECETTIZIA - CONSEGUENZE - PUBBLICITA MEDIANTE SEGNALETICA STRADALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413872-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN DETERMINATI GIORNI FESTIVI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DEL CARBURANTE - DISCIPLINA EX DL N 741 DEL 1973 E LEGGE N 842 DEL 1973 - CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - FONDAMENTO DEL DIVIETO PREDETTO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AUTORITA TERRITORIALMENTE COMPETENTE - NATURA RECETTIZIA - CONSEGUENZE - PUBBLICITA MEDIANTE SEGNALETICA STRADALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il divieto di circolazione stradale in determinati giorni festivi, in relazione alle esigenze di riduzione del consumo del carburante prese in considerazione dal DL 23 novembre 1973 n 741 (convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1973 n 842), non trova fondamento nelle citate Disposizioni legislative, regolanti solo la materia delle sanzioni pecuniarie, ma nei singoli provvedimenti amministrativi presi dall'autorita territorialmente competente, i quali, in quanto diretti ad impartire ordini ai destinatari, sono per loro natura recettizi. Ne consegue che va negata l'operativita di un provvedimento siffatto (nella specie: decreto prefettizio), che non sia stato seguito da alcuna Forma di pubblicita, pur dovendo escludersi la necessita che il relativo divieto venga portato a conoscenza del pubblico mediante segnaletica stradale, secondo la previsione dell'art 3, settimo comma, del codice stradale, poiche tale norma riguarda le limitazioni di circolazione imposte su singole strade individuate per ragioni di traffico e non riflette, pertanto, i divieti di ordine generale - concernenti tutte le strade comprese nel territorio cui si riferiscono e tutti gli utenti, salvo le eccezioni espressamente indicate - stabiliti per motivi completamente indipendenti dalla disciplina del traffico. (V 2151/80, mass n 405812; (V 3082/79, mass n 399445; (V 2051/79, mass n 398433).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 3 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/11/1973 num. 741, Legge 22/12/1973 num. 842

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)