Sez. 2, Sentenza n. 5562 del 13/02/1986 Ud. (dep. 13/06/1986) Rv. 173124 - 01
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO - DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRUFFA - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO - DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRUFFA - FATTISPECIE.*
Il reato di ricorso abusivo al credito, previsto dall'art. 218 della legge fallimentare (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) si distingue dal reato di truffa previsto dall'art. 640 cod. pen., perché per la sua sussistenza non è richiesto né il fine specifico dell'ingiusto profitto con altrui danno (eventuale), né l'uso di artifici o raggiri, non potendo considerarsi artificio o raggiro la semplice dissimulazione dello stato d'insolvenza. (nella fattispecie questa Corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa perché l'imputato aveva fatto ricorso al credito non solo dissimulando il proprio dissesto, attraverso l'occultamento delle sue reali condizioni economiche fornendo una reticente e inesatta rappresentazione di esse, ma costituendo abilmente una realtà del tutto diversa, attraverso una imponente attività di frode che andava dalla falsificazione di documenti e sigilli al giro degli assegni privi di copertura, con i quali inducesse in errore gli istituti di credito, procurando a sè l'ingiusto profitto ed agli istituti il danno di parecchi miliardi di lire). (V mass n 163721; (Conf mass n 098644).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)