Sez. 5, Sentenza n. 8665 del 17/06/2002 (Rv. 555081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 - Indicazione di un reddito globale - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Ai fini dell'accertamento sintetico dei redditi di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è sufficiente che l'Ufficio finanziario che procede all'accertamento abbia acquisito elementi e circostanze di fatto certi, senza che abbia l'onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il reddito accertato, purché questo sia tratto da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)