Sez. U, Ordinanza n. 25982 del 22/12/2010 (Rv. 615755 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda risarcitoria del privato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscono fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva introdotta in materia urbanistica dall'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo. (Nella specie, il privato denunziava la lesione del diritto alla salute, conseguente alla cattiva gestione e all'omessa manutenzione di un proprio bene da parte di un comune che aveva determinato il prolificare di ratti e volatili in una chiesa diroccata, rendendo l'ambiente circostante insalubre).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)