Sez. 5, Sentenza n. 26368 del 11/12/2006 (Rv. 595844 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Termini - Sospensione ex art. 6 del d.l. n. 646 del 1994 - Comuni interessati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - Portata - Sospensione dell'attività di accertamento degli uffici finanziari - Esclusione - Salvaguardia delle situazioni pregiudicabili per effetto della scadenza di un termine nel periodo indicato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
L'art. 6 del d.l. 24 novembre 1994, n. 646, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22 (come modificato dall'art. 1 del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 507), nel sospendere, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, "i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze di qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995" - per i soggetti, residenti o aventi sede operativa nei comuni interessati, che abbiano subito rilevanti danni certificati (comma 1) - , ovvero "al 31 ottobre 1995" - nei confronti delle persone fisiche che abbiano il domicilio o la residenza nei comuni interessati alla data del 4 novembre 1994 ed abbiano subito rilevanti danni (comma 2) -, non ha inteso paralizzare l'attività di accertamento degli uffici finanziari, ma unicamente salvaguardare le situazioni che potevano essere pregiudicate per effetto della scadenza, nel periodo indicato, di uno degli specifici termini previsti, concernenti indistintamente "qualsiasi diritto, azione ed eccezione", cioè di un termine suscettibile, per sua natura, di irreversibilità e/o di inopponibilità o di non esercitabilità per la parte colpita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 1, Decreto Legge 24/11/1994 num. 646 art. 6, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 1, Legge 21/01/1995 num. 22, Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)