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Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024 (Rv. 672645-02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Compensazione delle spese - Implicita esclusione dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità - Censurabilità della statuizione implicita - Esclusione - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672645-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)