Sez. 5, Sentenza n. 15561 del 30/06/2010 (Rv. 613816 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Base imponibile - Rendita catastale - Atto di attribuzione anteriore al 31 dicembre 1999 - Atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 - Indicazione della rendita catastale dell'immobile - Necessità Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi di atti attributivi o modificativi di rendita catastale adottati in data anteriore al 31 dicembre 1999 e recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali notificati dopo il 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342), i soggetti attivi di imposta sono obbligati ad indicare negli avvisi di accertamento o di liquidazione dell'ICI relativi alle annualità pregresse la rendita catastale assunta a criterio di determinazione del valore dell'immobile sottoposto a prelievo impositivo, atteso che solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)