Sez. 3, Sentenza n. 947 del 24/01/2012 (Rv. 620413 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Circolazione dei veicoli - Art. 91, comma 2, codice strada - Responsabilità solidale del locatore con il conducente del veicolo concesso in "leasing" - Retroattività - Esclusione - Conseguenze in tema di sinistri stradali verificatisi anteriormente.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell'art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria ("leasing") in solido con quella del conducente, prevista dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ. - ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 91, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)