Sez. L, Sentenza n. 12103 del 01/07/2004 (Rv. 574026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione a mansioni superiori per il periodo fissato dai contratti collettivi e in conformità alle disposizioni legislative - Acquisizione del diritto all'assegnazione definitiva alle stesse mansioni - Soppressione formale della posizione lavorativa corrispondente a dette mansioni - Irrilevanza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Ai fini dell'acquisizione da parte del prestatore di lavoro del diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi in conformità delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 cod. civ. e 6 della legge 13 maggio 1985, n.190, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, è irrilevante la soppressione formale nell'organigramma aziendale della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta l'assegnazione del lavoratore al loro espletamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Legge 02/04/1986 num. 106 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)