Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali
Testo in vigore al
Capo I. Dell'obbligatorieta' dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' commerciali e turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza.
2. Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attivita';
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attivita' da una delle seguenti disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;
e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.
4) essere:
a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
c) conduttori di case di cura;
d) gestori di campeggi;
e) affittacamere;
f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;
g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);
h) esercenti librerie o buffets di stazione;
i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;
l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;
m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
3. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:
a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;
b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
c) gli agenti delle librerie di stazione;
d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;
e) i propagandisti e i procacciatori di affari;
f) i commissionari di commercio;
g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
5. L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico, nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.
6. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreche' non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.
7. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.
8. Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenuta.
Art. 2
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45.
2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.
Art. 3
1. Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:
1) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'eta' di 18 anni, o senza limite di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purche' viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'eta' di 60 anni e la donna l'eta' di 55 anni, o senza limiti di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.
2. Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilita' permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.
Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di eta' di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 4
1. Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:
a) le loro generalita' e quelle dei familiari a carico;
b) le generalita' dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;
c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;
d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.
2. Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, sono altresi' tenuti a denunciare la cessazione della loro attivita', la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonche' quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.
In caso di morte del titolare dell'attivita' commerciale, alla denuncia e' tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.
Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.
Art. 5
1. Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.
2. La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:
a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.
3. La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.1a
Art. 6
1. La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denuncie di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.
2. Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attivita' commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie.
3. In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.
Art. 7
1. Ai fini di cui al precedente articolo la' Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, e' tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.
2. Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato e' fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento stesso.
3. Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale e' tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.
4. Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalita' previste dal precedente articolo 6, secondo comma.
Art. 8
1. Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali. La Commissione e' presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' cosi' composta:
a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.
2. La Commissione centrale e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalita' per la iscrizione degli esercenti attivita' commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;
b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.1a
Art. 9
1. Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi e' ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui allo articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.
2. Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale e' integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.
3. Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.
4. Avverso le decisioni della Commissione provinciale e' ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.
5. La decisione della Commissione centrale 61 notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.
6. Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonche' le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.
Capo II. Delle prestazioni
Art. 10
1. Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, sempreche' siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.
2. In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreche' il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui allo articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dallo evento.
3. Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale e' stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.
4. Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtu' della, presente legge, per avere contratto matrimonio, e' conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreche' non venga a godere di assistenza per altro titolo.
Art. 11
1. Agli esercenti le attivita' commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza ospedaliera;
b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
c) assistenza ostetrica.
2. Le modalita' ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.
L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potra' deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.
Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici, o il cui rischio e' coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.
Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.
I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.
Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potra' aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.
Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
1. Il regolamento delle prestazioni obbligatorie e' predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovra' tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovra' altresi' prevedere per gli assistiti la facolta' di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.
2. Il regolamento e' sottoposto alla approvazione della assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed e' quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'Assemblea.
3. L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.