Sez. 5, Sentenza n. 14152 del 05/06/2013 (Rv. 627016 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimento di immobili compresi in un piano di recupero - Agevolazioni ex art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Natura - Conseguenze - Compravendita d'immobili con destinazione turistico-alberghiero - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui agli artt. 27 e della legge 5 agosto 1978, n. 457, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo della sola edilizia abitativa, con la conseguenza che detta agevolazione non spetta in relazione ad una compravendita di immobili con destinazione turistico-alberghiera, ancorchè facenti parte di un piano di recupero.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)