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Sez. 1, Sentenza n. 2825 del 27/02/2001 (Rv. 544219 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Pronunzia sulla competenza territoriale - Impugnazione con l'opposizione o con il regolamento di competenza - Alternatività - Portata.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544219-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Il rimedio del regolamento di competenza è ammissibile, nei riguardi di una sentenza dichiarativa di fallimento, solo a condizione che, al momento del relativo esperimento, lo stesso ricorrente non abbia optato per la diversa possibile alternativa dell'opposizione ex art. 18 della legge fall., ivi eccependo anche l'incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento, laddove, qualora siffatto ultimo rimedio, cui deve essere riconosciuto il carattere di impugnazione ordinaria in senso tecnico, sia stato già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 43, comma secondo cod. proc. civ. , la proponibilità dell'istanza di regolamento facoltativo ad opera della medesima parte, rimanendo consentita tale istanza soltanto alle parti non impugnanti in via ordinaria ovvero alle parti che non si siano avvalse del predetto rimedio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)