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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:

Art. 2

1. Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.

Titolo I. Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province

Titolo II. Acque e impianti elettrici

Titolo III. Agricoltura e caccia