Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.
Titolo I. Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo II. Acque e impianti elettrici
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381
Titolo III. Agricoltura e caccia
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279