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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 12/02/1981 (Rv. 411371 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - GIUDICATO SUL RICONOSCIMENTO DELLA LESIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO AL FINE DI PARALIZZARE L'ANALOGA DOMANDA DI RIDUZIONE DEGLI ALTRI COEREDI - INAMMISSIBILITA - CONCORSO ALLA LESIONE DELLE DONAZIONI DESTINATE AI DETTI COEREDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411371-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - GIUDICATO SUL RICONOSCIMENTO DELLA LESIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO AL FINE DI PARALIZZARE L'ANALOGA DOMANDA DI RIDUZIONE DEGLI ALTRI COEREDI - INAMMISSIBILITA - CONCORSO ALLA LESIONE DELLE DONAZIONI DESTINATE AI DETTI COEREDI - IRRILEVANZA.*

Il legittimario non puo opporre il giudicato che riconosca la lesione della sua quota di riserva al fine di paralizzare l'analoga domanda degli altri coeredi, ancorche costoro siano beneficiari di alcune delle donazioni che, nel loro complesso, abbiano concorso alla lesione della detta quota. Infatti l'accertamento positivo della lesione della quota di riserva di un legittimario non comporta lo accertamento negativo di lesioni delle quote riservate agli altri legittimari, ne la riduzione delle donazioni disposte dal testatore implica che i beneficiari di esse, i quali siano anche eredi, abbiano conseguito la loro quota di riserva, mentre l'ulteriore accertamento positivo della lesione denunciata da altro erede, non incide sulla quota gia determinata per il primo attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)