Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982 (Rv. 422369 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL VALORE DEI MIGLIORAMENTI E DELLE ADDIZIONI APPORTATI DAL "DE CUIUS" DOPO LA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL VALORE DEI MIGLIORAMENTI E DELLE ADDIZIONI APPORTATI DAL "DE CUIUS" DOPO LA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'Obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità , costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'Obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa. (V 4009/81, mass n 414663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)