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Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982 (Rv. 422369 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL VALORE DEI MIGLIORAMENTI E DELLE ADDIZIONI APPORTATI DAL "DE CUIUS" DOPO LA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422369-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL VALORE DEI MIGLIORAMENTI E DELLE ADDIZIONI APPORTATI DAL "DE CUIUS" DOPO LA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'Obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'Obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa. (V 4009/81, mass n 414663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)