Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Testo in vigore al
Art. 31 Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali
1. Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.
2. Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;
2) personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Ministero di grazia e giustizia:
1) personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
2) dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
3) traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.
4. Ministero della difesa:
1) personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483;
2) personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.
5. Ministero degli affari esteri:
1) personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;
2) traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
3) personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
4) personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
5) personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
6. Ministero delle finanze:
1) personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.
7. Ministero dei lavori pubblici:
1) personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.
8. Ministero dei trasporti:
1) personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.
9. Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1) personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
10. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
1) personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
2) ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
3) di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.
11. Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1) collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.
12. Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potra' continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unita' i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Art. 32 Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
1. Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita' presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
3. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sara' attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.
4. Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Art. 33 Personale utilizzato nelle comunita' dei Corpi di polizia
1. Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunita' del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso e' stato assunto.
2. Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Art. 34 Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo
1. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, puo' optare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta servizio. Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 e' equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e direttivo e' equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione.
2. Il predetto personale e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5.
3. Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art. 35 Inquadramento personale ex imposte di consumo
1. Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1 gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nella qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.
2. Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 e' escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.
3. Il personale di nomina privata che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche e' inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato:
1) impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta qualifica;
2) capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica;
3) direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava qualifica.
4. Il personale di nomina comunale che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, e' collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale e' inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.
5. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento, con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente, della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
7. Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le modalita' di cui al presente articolo.
8. Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.
Art. 36 Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo
1. Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1 luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonche' le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianita' di servizio.
2. Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma e' diminuito di un tredicesimo, nonche' della somma pari all'ammontare annuo dell'indennita' integrativa speciale in vigore dalla data del 1 luglio 1978.
3. L'importo relativo alle variazioni dell'indennita' di contingenza verificatesi dal 1 luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge e' aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennita' integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennita' di contingenza.
4. Le variazioni dell'indennita' di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.
6. La tredicesima mensilita' spettante al personale di nomina privata e' costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per qualifica di competenza, nonche' dall'indennita' di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.
Art. 37 Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo
1. Per i trattamenti di pensione e di anzianita' e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennita' comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 38 Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori
1. Con effetto dal 1 luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
2. ART. 148 - "All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero".
3. ART. 155 - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
4. ART. 169 "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.
Per la liquidazione della indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152".
5. ART. 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
6. ART. 178. - "Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennita' integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianita' di servizio.
La liquidazione, il controllo delle indennita' ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili".
Art. 39 Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti, ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1 luglio 1978
1. Ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianita' di servizio dell'interessato.
2. Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, aia fini della indennita' integrativa si considera il predetto stipendio.
3. Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennita' integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.
4. Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1 luglio 1978 abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.
Art. 40 Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali
1. I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1 luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento dell'anzianita' prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilita' a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
2. Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale:
1) i segretari capi titolari di comuni della classe terza;
2) i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;
3) i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianita' prevista dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.
3. In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
4. I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.
5. Tale inserimento avverra' sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sara' attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.
6. Il punteggio complessivo sara' maggiorato dal coefficiente di anzianita' che sara' stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonche' dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Art. 41 Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali
1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi' l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualita' di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.
2. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.
3. Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e' pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
Titolo II. Personale della scuola
Capo I. Norme relative al personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello stato
Art. 42 Categorie di personale
1. Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:
1) ispettivo tecnico-periferico;
2) direttivo;
3) docente;
4) educativo;
5) non docente.
Art. 43 Funzioni
1. Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente.
Art. 44 Ordinamento del personale
1. L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo articolo 50.
Art. 45 Qualifiche e profili professionali
1. Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
3. La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.
Art. 46 Inquadramento nelle qualifiche funzionali
1. Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
2) nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;
3) nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;
4) nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;
5) nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;
6) nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;
7) nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.
2. Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1 aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.
3. Il personale della carriera di concetto che, alla data del 10 aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, e collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.
4. L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sara' disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto inquadramento avverra' gradualmente al maturare dell'anzianita' richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.
5. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.
6. Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1 aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.
7. Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1 giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1 giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.
Art. 47 Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica
1. L'assunzione del personale di cui al presente titolo e' disciplinata dalla normativa vigente in materia.
2. Il personale non docente puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica.
3. I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla 111 alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.
4. Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III alla IV qualifica.
5. Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, e' considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella di carriera.
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 1989, N. 357, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 DICEMBRE 1989, N. 417.
Art. 49 Passaggio dalla II alla III qualifica
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica.
2. Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovra' complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilita', il numero delle unita' di personale interessato.
Art. 50 Stipendi
1. A decorrere dal 1 giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1 aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
1) prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000 seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.924.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000
2. Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e' aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.
Lo stipendio di cui al presente titolo e' onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale, della 13ª mensilita' e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennita' e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennita' di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennita' prevista da norme speciali.
Art. 51 Attribuzione nuovi stipendi
1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;
5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;
7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
2. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza e' attribuita come segue:
1) lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1 aprile 1979;
2) ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1 gennaio 1980;
3) l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.
3. Al suddetto personale e' assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianita', ancorche' non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.
4. Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il l" aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.
5. Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, e' attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
6. Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.
7. Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
8. Nel caso in cui, dopo il 1 giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
9. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della meta'".
10. Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo e' valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della meta'.
11. Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresi', al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.
12. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
13. Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla data del 1 aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, e' attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.
14. Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.