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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 27/10/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168364 - 01

REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - OFFESA ANCHE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA - ABERRATIO ICTUS PLURIOFFENSIVA - SISTEMA SANZIONATORIO - RAPPORTI COL CONCORSO FORMALE DI REATI.*
Stato
decisa il 1984-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168364-01

REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - OFFESA ANCHE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA - ABERRATIO ICTUS PLURIOFFENSIVA - SISTEMA SANZIONATORIO - RAPPORTI COL CONCORSO FORMALE DI REATI.*

Secondo il sistema originariamente delineato dal codice rocco, la disciplina sanzionatoria del cumulo giuridico (pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà) prevista per l'"aberratio ictus" con offesa anche di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, era ispirata ad un minor rigore rispetto al trattamento sanzionatorio del cumulo materiale ("tot crimina, tot poenae") adottato in via generale per ogni ipotesi di concorso formale di reati e trovava la sua base razionale nel rapporto di genere a specie esistente tra le corrispondenti fattispecie. Tale rapporto è stato sostanzialmente conservato dalla "novella" del 1974, che ha assoggettato al sistema del cumulo giuridico ogni ipotesi di concorso formale di reati, prevedendo l'aumento fino al triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 82 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)