diritto.io

Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali

Testo vigente

Art. 27

1. La commissione amministratrice e' convocata dal presidente, anche
su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso d'inerzia provvede il sindaco.

2. In prima convocazione le sedute della commissione sono valide con
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica,
compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e' richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente. La
commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalita' stabilite dal regolamento speciale.

3. Le sedute della commissione non sono pubbliche; ad esse
interviene il direttore con voto consultivo.

Art. 28

1. I processi verbali delle adunanze della commissione
amministratrice sono redatti dal direttore o da un dipendente con funzioni di segretario.

2. In mancanza del direttore o del segretario i verbali sono redatti
da uno dei membri della commissione. Tali verbali, trascritti in
apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

3. Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non puo' essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del presidente.

Art. 29

1. Il presidente della commissione:

  1. a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorita' statali;

  2. b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da
    recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del
    servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;

  3. c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione;

  4. d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla
    commissione;

  5. e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del
    direttore;

  6. f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione;

  7. g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, e sotto la sua responsabilita', provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.

Art. 30

1. Il presidente della commissione delega un commissario a
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora
sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del presidente il commissario piu' anziano.

2. Il presidente puo' delegare la firma degli atti di cui alla
lettera c) del precedente art. 29 ad uno o piu' commissari.

3. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al comune.

Art. 31

1. Le indennita' di carica, i gettoni di presenza e le indennita' di
missione in favore del presidente e dei membri della commissione
amministratrice sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della nomina della commissione stessa.

2. Le indennita' di carica, i gettoni di presenza e le indennita' di
missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite,
rispettivamente, per il sindaco e gli assessori del comune cui l'azienda appartiene o in cui questa ha sede.

3. Le indennita' suddette sono a carico dell'azienda.

Capo II. Il direttore

Art. 32

1. Il concorso pubblico di cui all'art. 4, secondo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per la nomina del direttore
dell'azienda e' bandito in conformita' di apposita deliberazione della commissione amministratrice.

2. Il bando di concorso e' affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede l'azienda ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte seconda - e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

3. Il concorso e' per titoli ed esami.

4. La commissione giudicatrice e' composta di non piu' di sette
membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni
all'azienda; essa e' nominata dalla commissione amministratrice.

Art. 33

1. Il direttore:

  1. a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

  2. b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;

  3. c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle
    materie di cui all'art. 23;

  4. d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del
    piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

  5. e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione
    della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la
    riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;

  6. f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal
    presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.

Art. 34

1. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 33 spetta al direttore:

  1. a) dirigere il personale dell'azienda;

  2. b) adottare i provvedimenti per il miglioramento
    dell'efficienza e della funzionalita' dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

  3. c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

  4. d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di
    sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

  5. e) presiedere alle aste e alle licitazioni private;

  6. f) stipulare i contratti, con possibilita' di delegare tale
    funzione a dirigenti dell'azienda;

  7. g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese
    indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento
    dell'azienda nei casi ed entro i limiti previsti dagli articoli 70 e seguenti del presente regolamento;

  8. h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

  9. i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che
    non siano di competenza del presidente;

  10. l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni della commissione amministratrice da parte del segretario, ove esista o, in mancanza, provvedervi direttamente.

2. Il direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facolta' di conciliare o
transigere la controversia. Puo', tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente od un impiegato dell'azienda previa procura da
conferirsi con le modalita' previste dall'art. 420 del codice di procedura civile.

Art. 35

1. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione
amministratrice non abbia deliberato circa la cessazione o la
conferma in carica del direttore, questi si intendera' confermata tacitamente per un altro triennio.

2. La deliberazione di mancata conferma dev'essere congruamente
motivata ed immediatamente comunicata al direttore.

Art. 36

1. Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento speciale,
nei casi di vacanza temporanea del posto di direttore o di sua
assenza prolungata, la commissione amministratrice deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'azienda o,
quando cio' non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 37

1. Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non puo'
avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o,
comunque, la sua funzionalita' ed efficienza; i motivi del
licenziamento dovranno, a cura del presidente, essere contestati
all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per
iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.

2. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione della commissione amministratrice.

Titolo III. Finanza e contabilita' delle aziende speciali

Capo I. Piani-programma e bilanci

Art. 38

1. Il piano-programma di cui all'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, e' deliberato dalla commissione amministratrice
dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

2. Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

  1. 1) le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici
    economicamente ottimali di ogni servizio;

  2. 2) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di
    produttivita' aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

  3. 3) il programma pluriennale degli investimenti per

  4. 4) l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;

  5. 5) le modalita' di finanziamento dei programmi di investimenti;

  6. 6) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;

  7. 7) la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la piu' ampia e continua partecipazione
    dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;

  8. 8) le forme del concorso della collettivita' e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

3. Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 39

1. Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'art. 3 della
legge 24 aprile 1981, n. 153, redatto in coerenza con il
piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale
della regione di appartenenza. Esso e' articolato per singoli
programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo, in evidenza gli
investimenti previsti ed indicando le relative modalita' di finanziamento.

2. Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; e' scorrevole
ed e' annualmente aggiornato in relazione al piano-programma,
nonche' alle variazioni dei valori monetari conseguenti al
prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art. 40

1. L'esercizio delle aziende speciali coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno la commissione amministratrice dell'azienda delibera il bilancio preventivo economico annuale
dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in
conformita' dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro.

3. Detto bilancio, che non potra' chiudersi in deficit, dovra'
considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i
corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal comune per ragioni di carattere sociale.

4. Al predetto bilancio devono essere allegati:

  1. 1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalita' della sua copertura;

  2. 2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre
    precedente, nonche' i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

  3. 3) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

  4. 4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale
    di cassa;

  5. 5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

5. Le aziende di trasporto, le quali devono conseguire il pareggio del bilancio nei termini previsti dall'art. 6 della legge 10 aprile
1981, n. 151
, allegano altresi' una tabella di raffronto tra i
propri costi e quelli standardizzati del servizio secondo quanto stabilito dalla predetta legge n. 151.

6. Le aziende che gestiscono piu' servizi allegano al bilancio
preventivo economico aziendale anche i bilanci relativi ai singoli servizi.

Art. 41

1. Qualora piu' servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale e' fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e
i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione de risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

2. Il regolamento speciale aziendale dovra' fissare i criteri per la
ripartizione dei costi comuni a piu' servizi.

Art. 42

1. Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione
amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31
dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti
relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonche' alla valutazione dei ratei e risconti.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformita' dello schema approvato con
decreto del Ministro del tesoro in esecuzione dell'art. 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il direttore dovra' fra l'altro indicare:

  1. a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione
    patrimoniale;

  2. b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di
    ammortamento e degli accantonamenti per le indennita' di anzianita' del personale e di eventuali altri fondi;

  3. c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di
    previsione;

  4. d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con
    i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche
    dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
    locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicita' ed efficienza dei servizi gestiti.

5. La commissione amministratrice delibera entro il 15 aprile il
conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al consiglio dell'ente entro il 30 maggio.

Art. 43

1. L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine:

  1. 1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;

  2. 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;

  3. 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entita' prevista dal piano-programma.

2. L'eccedenza e' versata all'ente locale alle scadenze stabilite
dal regolamento speciale aziendale.

3. Nel caso di perdita d'esercizio la commissione amministratrice
deve analizzare in apposito documento le cause che hanno
determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i
provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Capo II. Capitale di dotazione e investimenti

Art. 44

1. Il capitale di dotazione dell'azienda e' costituito dai beni
immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

2. Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda e' tenuta a
corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo
sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il
conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

3. Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i
criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse
da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a
quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

Art. 45

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:

  1. a) con i fondi all'uopo accantonati;

  2. b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;

  3. c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle
    regioni e di altri enti pubblici;

  4. d) con prestiti anche obbligazionari;

  5. e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

Art. 46

1. L'azienda speciale nell'ambito delle capacita' ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:

  1. 1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di
    nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

  2. 2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai
    prestiti precedentemente contratti, non raggiungano
    complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate
    ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

2. A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale
puo' rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio
oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

3. Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione
amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di
credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che e' tenuto ad accettarle.

4. L'azienda speciale puo' altresi' emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorita' governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione
dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o
di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda puo' rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.

5. Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.

Art. 47

1. L'azienda speciale puo' utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per esigenze di elasticita' di cassa.

2. Puo', altresi', ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui
concessi nonche' su crediti certi verso enti del settore pubblico.