Sez. 3 - , Ordinanza n. 4667 del 15/02/2023 (Rv. 666748 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decreto ingiuntivo in materia di competenza della sezione specializzata agraria - Incompetenza funzionale del giudice del monitorio - Opposizione - Ricorso depositato nel termine ma notificato oltre lo stesso - Sentenza d’appello che dichiara l’incompetenza funzionale e revoca il decreto ingiuntivo - Rimedi - Regolamento di competenza - Ragioni - Conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento
monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)