Sez. 3, Sentenza n. 384 del 21/01/1986 (Rv. 443998 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL PRECETTO E DEL SUCCESSIVO PREAVVISO DI RILASCIO SUL PRESUPPOSTO DELLA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA GRADUAZIONE DEGLI SFRATTI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL PRECETTO E DEL SUCCESSIVO PREAVVISO DI RILASCIO SUL PRESUPPOSTO DELLA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA GRADUAZIONE DEGLI SFRATTI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
In tema di esecuzione forzata di un Obbligo di rilascio di immobile urbano, la deduzione della illegittimità del precetto e del successivo preavviso di rilascio per non essere state osservate le Disposizioni vincolistiche sulla graduazione degli sfratti, configura una opposizione agli Atti esecutivi e non una opposizione all'esecuzione, non essendo in contestazione il diritto del locatore di procedere all'esecuzione, bensì la sola validità degli Atti di esecuzione, siccome posti in essere. Consegue che la decisione di primo grado che abbia pronunciato su tale opposizione è impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione, ai sensi dello art. 111 della Costituzione, restando inammissibile l'appello avverso detta pronuncia.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)