Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 22/04/1963 (Rv. 261426 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - POTERI DELL'ASSEMBLEA - LIMITI - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLE PROPRIETA INDIVIDUALI - NECESSITA DEL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - EFFICACIA NEGOZIALE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - POTERI DELL'ASSEMBLEA - LIMITI - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLE PROPRIETA INDIVIDUALI - NECESSITA DEL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - EFFICACIA NEGOZIALE.*
I poteri dell'assemblea condominiale concernono la disciplina, anche attraverso modificazioni ed innovazioni, dell'uso della cosa comune e mai possono invadere la sfera della proprieta dei singoli condomini a meno che quella invasione sia stata accettata da tutti e ciascuno si sia impegnato non solo quale partecipante della comunione, ma quale titolare esclusivo della porzione a lui spettante in proprieta. Le clausole limitative della proprieta individuale e quella, in particolare, che contengono condizioni all'uso ed alla destinazione delle singole parti attribuite in proprieta esclusiva, trovano la loro Sede naturale nei singoli Atti di acquisto, in cui sono fissati i poteri dell'acquirente sulla cosa che acquista e sono poste le limitazioni, le servitu, i pesi opportunì tali clausole limitative possono pur essere inserite nel regolamento di condomini, ma anche in questa ipotesi esse traggono la loro forza vincolante unicamente dalla volonta delle parti, o attraverso il richiamo del regolamento e di quelle clausole nei singoli Atti di compravendita, richiamo che da ad esse efficacia negoziale, o attraverso la successiva espressa accettazione del regolamento in tutte le sue clausole, le quali, in quanto incidenti sulle proprieta individuali dei singoli condomini non possono essere ne abrogate ne modificate se non con il consenso di tutti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)