Sez. 3, Sentenza n. 357 del 08/02/1966 Ud. (dep. 21/06/1966) Rv. 101754 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - COMPARIZIONE DEL DIFENSORE - DENUNZIA DELLA IRREGOLARITA - TERMINE A DIFESA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - COMPARIZIONE DEL DIFENSORE - DENUNZIA DELLA IRREGOLARITA - TERMINE A DIFESA.*
La omessa notifica al difensore dell'avviso prescritto dall'art 410 cod proc pen determina la nullita assoluta prevista dall'art 185, n 3 stesso codice solo quando il difensore non compaia all'udienza, perche soltanto in tal caso l'imputato rimane privo di assistenza e vengono concretamente violati i diritti della difesa. Nel caso in cui il difensore, pur non avendo ricevuto l'avviso prescritto, si presenti all'udienza fissata, la nullita e sanata poiche l'art 188 cod proc pen pone espressamente, per le nullita del decreto di citazione, una deroga al principio generale enunciate nel comma ultimo dell'art 185 citato, attribuendo valore di sanatoria alla comparizione della parte interessata. Il difensore, che faccia presente di essere comparso soltanto per denunziare la irregolarita, ha diritto, se il giudice non ritenga di disporre il rinvio del dibattimento ai sensi dell'art 432 cod proc pen, a un termine a difesa non inferiore a cinque giorni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)