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Regolamento (CE) n. 1290/2005del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Testo in vigore al

Art. 40 Spese del FEAOG, sezione orientamento

1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali21, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Art. 41 Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 42 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, Tali modalità includono in particolare:

  1. 1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

  2. 2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

  3. 3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

  4. 4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

  5. 5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

  6. 6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

  7. 7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

    delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

    della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

    delle relazioni di certificazione dei conti,

    dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

    delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

    delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

    delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

  8. 8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

  9. 8 bis) le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

  10. 8 ter) le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;

  11. 8 quater) le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

  12. 9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Art. 43 Relazione finanziaria annuale

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Art. 44 Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità17.

Art. 44 bis Pubblicazione dei beneficiari

In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

  2. b) per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.

Art. 45 Utilizzazione dell'euro

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

Art. 46 Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

  1. 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

  2. 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Art. 48 Misure transitorie

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden