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Sez. 3, Sentenza n. 3527 del 24/10/1975 (Rv. 377710 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DI ALCUNI DEI CONDEBITORI - EFFICACIA A PRO DEGLI ALTRI CONDEBITORI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377710-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DI ALCUNI DEI CONDEBITORI - EFFICACIA A PRO DEGLI ALTRI CONDEBITORI - INSUSSISTENZA.*

La prescrizione eccepita da alcuni soltanto dei debitori solidali non opera a favore degli altri debitori che l'eccezione non abbiano proposto, come risulta dalla norma contenuta nell'art 1310 cod civ, secondo la quale il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha Azione di regresso verso gli altri condebitori liberati dalla prescrizione medesima: ne deriva infatti che questi ultimi, in Mancanza di pregiudizio loro derivante dalla rinunzia del coobbligato, sono del tutto carenti di interesse a veder estesa la loro eccezione di prescrizione a colui che vi abbia espressamente rinunciato o si sia posto in situazione analoga disertando il giudizio. (V 915/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)