Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14242
- Circolazione stradale
- Guida di autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso superiore ai 75 quintali
- Età per conseguire il certificato di abilitazione
- Ordinanza di rinvio
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
Norme impugnate
- art. 80, comma 9, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 80, comma 13, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), così come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Mestre, nel procedimento penale a carico di Maronese Aldo, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 15 ottobre 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 14 febbraio 1980, emessa nel procedimento penale a carico di Maronese Aldo, il Pretore di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come modificati dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.;
che, secondo il Pretore le norme impugnate, disponendo che i titolari di patenti di guida C e CE, se sono di età inferiore ai 21 anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico superiore ai q. 75, creerebbero a danno dei predetti soggetti una discriminazione ingiustificabile, trattandosi di persone che, per aver compiuto gli anni 18, hanno raggiunto la piena maturità psico-fisica secondo le norme civilistiche;
che la parte privata non si è costituita, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché irrilevante, o in subordine, infondata.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rinvio si limita alla pura e semplice affermazione della rilevanza della questione, senza addurre alcun motivo al riguardo e senza nessun riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, e quindi agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata;
che, restando così insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma della legge 11.3.1953, n. 87, si impone la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in conformità della ormai costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. 7, 10, 12, 27/83).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., con l'ordinanza del Pretore di Mestre in data 4 febbraio 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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