Sez. L, Sentenza n. 27475 del 19/11/2008 (Rv. 605750 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Alienazione dell'impresa familiare - Prelazione in favore del familiare di cui all'art. 732 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
In tema di lavoro familiare, l'art. 230bis cod. civ., che richiama l'art. 732 cod. civ. "nei limiti in cui è compatibile", va interpretato coerentemente con le finalità dell'istituto, che è quella di predisporre una più intensa tutela del lavoro familiare; ne consegue che la prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell'impresa familiare, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente (fino al momento in cui sia liquidata la quota del partecipe), senza che all'applicazione di tale istituto possa essere d'ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell'impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)