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Sez. 6, Sentenza n. 854 del 13/12/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120103 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - MANCATA CORRESPONSIONE AL CONIUGE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE FISSATO DAL GIUDICE CIVILE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA MATERIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120103-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - MANCATA CORRESPONSIONE AL CONIUGE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE FISSATO DAL GIUDICE CIVILE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA MATERIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'assegno alimentare fissato dal giudice civile, integra l'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza materiale di cui al n 2 del capoverso dell'art 570 cod pen, sempre che, per effetto di essa, vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza a chi ne ha bisogno, e sempre che l'omissione non sia dipesa da Mancanza di capacita contributiva dell'obbligato. In Mancanza di una sola di queste condizioni, non puo ritenersi integrata l'ipotesi di cui al n 2 del capoverso, ne alcuna altra ipotesi dell'art 570: in particolare, dal fatto della mancata corresponsione dell'assegno alimentare non puo ritenersi posta in essere una condotta contraria all'ordine della famiglia, poiche tale condotta deve incidere sugli obblighi di assistenza morale. (Conf 115483, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)