Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 21/07/2026 (Rv. 679432-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Contratto di assicurazione - Clausola che prevede la decadenza dell’assicurato che abbia ammesso la propria colpa - Effetti - Nullità - Fondamento. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
Nel contratto di assicurazione, la clausola che prevede la decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia ammesso la propria responsabilità è nulla sia in quanto impone allo stesso di tenere una condotta - dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale - palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali costituiscono criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, sia per contrarietà agli obblighi di salvataggio sanciti dalla norma di ordine pubblico di cui all'art. 1914 c.c., inducendo l'assicurato a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, così esponendolo anche alle conseguenze della mora in termini di superamento del massimale.
Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)