Sez. L, Sentenza n. 609 del 20/01/2000 (Rv. 532991 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposti - Requisito numerico - Accertamento - Criteri - Medie e normali esigenze dell'impresa - Rilevanza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'accertamento del numero dei dipendenti occupati in un'impresa, ai fini dell'operatività del regime di stabilità reale disciplinato dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, va condotto considerando i lavoratori in servizio alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell'azienda, in riferimento anche ad un periodo antecedente alla data del licenziamento, dovendosi tenere conto non tanto della consistenza occupazionale a tale data, ma piuttosto di una consistenza normale, correlata non ad un momento transeunte, ma ad un periodo di tempo congruo e significativo. Nell'ambito del giudizio le valutazioni al riguardo costituiscono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)