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Sez. 1, Sentenza n. 8849 del 28/04/2005 (Rv. 581245 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società commerciali - Società di persone - Fallimento - Assoggettabilità - Attività commerciale - Effettivo esercizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581245-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE

La società di persone costituita nelle forme previste dal cod. civ. ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poichè acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 cod. civ. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli art. 2308 e 2323, cod. civ., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2196, Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2323, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)